Anche le Maldive eliminano l’obbligo di test Pcr per i viaggiatori vaccinati
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9 marzo 2022 09:49
Anche le Maldive rimuovono le ultime restrizioni d’ingresso legate al Covid: dallo scorso 5 marzo, i viaggiatori stranieri completamente vaccinati non sono più tenuti a presentare l’esito negativo di un test Pcr all’arrivo a destinazione. Né hanno bisogno di effettuare un altro test prima di lasciare l’arcipelago dell’oceano Indiano.
Tuttavia, tutti i viaggiatori internazionali in arrivo devono ancora compilare il modulo di dichiarazione sanitaria del viaggiatore (Traveller Health Declaration) entro 48 ore dal volo. I bambini, che ancora non possono essere vaccinati, devono presentare un test Pcr negativo all’arrivo.
Con un’economia fortemente basata sul turismo, le Maldive hanno aperto le frontiere già dal luglio 2020.
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Non si placano le polemiche sulla piattaforma Travel Agent Direct di Ryanair, creata per offrire alle agenzie di viaggi che operano offline un canale ufficiale e autorizzato per la prenotazione e l’acquisto dei biglietti Ryanair per conto dei propri clienti. Come spesso accade su temi molto discussi, si stanno diffondendo fake news e interpretazioni errate, con l’unica conseguenza di generare involontariamente confusione e allarmare il mercato.
Per fare chiarezza e rispondere alle principali criticità, sollevate soprattutto sui social, interviene l’avvocato Veronica Scaletta, responsabile legale Aiav che ha partecipato direttamente alla definizione dell’accordo per conto dell'associazione. L’obiettivo è offrire agli agenti di viaggio strumenti interpretativi chiari e risposte puntuali rispetto a notizie fuorvianti o interpretazioni errate diffuse nel settore.
Aiav, del resto, non solo è stata tra i promotori dell’accordo grazie al coinvolgimento di Fiavet, ma ha anche fortemente voluto un tavolo di confronto con il vettore e che l’accesso alla piattaforma fosse esteso a tutte le agenzie di viaggio, senza discriminazioni tra iscritti e non iscritti all’associazione.
Domande e risposte
D: Divieto di assistere il passeggero da parte dell'agente di viaggio che ha prenotato.
VS: È falso, non c'è nessun divieto per gli agenti di viaggio di assistere il proprio cliente. Ryanair ha chiesto di avere anche i dati del passeggero in modo da poter comunicare cancellazioni, ritardi, anche direttamente al passeggero. Ma non c'è nessun divieto per l'agente di viaggi di assistere, come sempre è stato, il proprio cliente.
D: Divieto di ricorrere all'arbitrato.
VS: Il riferimento diretto alla parola, arbitrato, non si ritrova assolutamente nei termini e nelle condizioni pubblicati sul sito di TAD, quindi non c'è nessuna preclusione di difendersi laddove fosse necessario farlo.
D: Responsabilità totale dell'agenzia in caso di disservizio che genera un esborso economico per la compagnia.
VS: Assolutamente no, questo è falso. Come è sempre avvenuto e come avviene civilisticamente, se un agente di viaggio o un qualsiasi altro soggetto provoca con il proprio comportamento un danno ad un soggetto terzo — che può essere Ryanair o qualunque altro soggetto — è ovviamente obbligato a risarcire il danno. Ma dalle condizioni generali pubblicate sul sito di TAD non c'è nessuna responsabilità specifica o oggettiva dell'agente di viaggi verso Ryanair.
D: Obbligo di segnalazione di rimborso entro 24 ore, oltre le quali si perde il diritto al rimborso stesso.
VS: Il termine delle 24 ore è in effetti segnalato nelle condizioni, ma questo è uno strumento di tutela per i consumatori, per evitare che le richieste di rimborso ricevute dal passeggero verso la compagnia aerea potessero trovare degli ostacoli e potessero essere processate con ritardo. Quindi sì, il termine delle 24 ore c’è, ma non ritroviamo una decadenza: non c’è scritto da nessuna parte che, oltre le 24 ore, il passeggero perde il diritto al rimborso. Questo termine è importante anche nel caso in cui il passeggero chieda una riprotezione, per cui è necessaria una certa rapidità.
D: Divieto di utilizzo delle informazioni di volo, dello script dei voli e di qualsivoglia informazione sui siti Ryanair in forma scritta dall'agente al cliente.
VS: Non c’è ovviamente nessun divieto per l’agente di viaggi di comunicare al proprio cliente le informazioni del volo – ci mancherebbe! Come si potrebbe prenotare un volo senza avere le informazioni? Ciò che è vietato è la pratica dello screen scraping, ossia la raccolta massiva e automatizzata di dati online per rivendere voli online a condizioni vantaggiose. Ma qui parliamo di vendita offline, che è un contesto completamente diverso.
D: Foro competente Dublino.
VS: Il foro competente è Dublino per quanto riguarda le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra due operatori economici – quindi ad esempio tra un’agenzia di viaggi e Ryanair. Per quanto riguarda invece le controversie tra il consumatore e il vettore, vige la regola italiana del foro del consumatore. Sono esistite nel tempo sentenze diverse, ma la regola generale resta quella.
D: Obbligo di dichiarare al cliente il prezzo reale del costo del trasporto aereo anche qualora si tratti di un volo utilizzato per la costruzione di un pacchetto turistico.
VS: No, non esiste un tale obbligo. L’obbligo di dichiarare il prezzo effettivo del volo separato dalla fee di agenzia vige solo per la vendita del biglietto come servizio singolo. Se il volo è incluso in un pacchetto turistico – che viene venduto a un prezzo forfettario o globale – non c’è alcun obbligo di dichiarare separatamente il prezzo del volo.
D: Nessuna possibilità per gli agenti di viaggio di vendere tariffe promozionali.
VS: Gli accordi stipulati con Ryanair hanno previsto, fin dall'inizio, l’accesso per le agenzie a tutta la inventory delle tariffe Ryanair, ad eccezione delle tariffe promozionali. Ryanair, in quanto operatore economico, ha piena facoltà di concludere accordi con i propri partner, escludendo o includendo specifiche tariffe. Le tariffe promozionali rappresentano comunque una percentuale molto ridotta rispetto all’intera offerta della compagnia. Anche nel dialogo con gli agenti durante la chiusura degli accordi, questa clausola è stata ritenuta accettabile.
Conclusioni
Fulvio Avataneo, presidente Aiav dichiara: “Possiamo affermare con chiarezza che oggi nulla è più come prima. Gli accordi raggiunti tra associazioni di categoria, una rappresentanza dei consumatori e una compagnia aerea come Ryanair rappresentano una svolta concreta: una soluzione equilibrata e condivisa che restituisce dignità e strumenti operativi agli agenti di viaggio. E’ un successo per tutta la collettività agenziale, non solo per le sigle che hanno partecipato al tavolo negoziale. Inoltre, grazie a questo accordo, Aiav avrà accesso a un tavolo di lavoro semestrale con Ryanair, il primo già previsto dopo l’estate: sarà un'occasione strutturata per affrontare e risolvere tutte le eventuali criticità operative. La perfezione non è di questo mondo, è vero. Ma TAD è un primo passo importante e il nostro impegno è continuare a lavorare, insieme, per arrivarci”.
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[post_content] => Si chiama Coconut Tribe il nuovo concept immersivo firmato Constance Hotels & Resorts, pensato per i piccoli ospiti dai 4 agli 11 anni. L'obiettivo è quello di creare una community stimolante, per incoraggiare la curiosità, accendere l'immaginazione e supportare la crescita dei bambini attraverso esperienze ludiche, creative ed educative.
Ispirato al ricco patrimonio naturale e culturale delle isole dell'oceano Indiano, il concept invita i bambini a intraprendere un viaggio sensoriale basato su cinque pilastri fondamentali, che prendono vita ogni giorno attraverso attività personalizzate: Be green, Be kind, Be well, Be curious e Be outdoors.
Ogni iniziativa è studiata per infondere valori duraturi e promuovere l'apprendimento attraverso il gioco, l'esplorazione e l'interazione con gli altri bambini presenti nei miniclub del Constance Ephelia e Constance Lemuria alle Seychelles, del Constance Belle Mare Plage e del Constance Prince Maurice a Mauritius e del Constance Halaveli alle Maldive.
Sotto la guida di professionisti qualificati, ogni momento all'interno dei Coconut Tribe celebra la scoperta e la gioia dello stare insieme. I bambini sono incoraggiati a crescere con fiducia, a sviluppare empatia, a prendersi cura del proprio benessere e a coltivare il legame con la natura. Dai laboratori di eco-giardinaggio alle sessioni di mindfulness, dalle attività Steam (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), alle avventure all'aria aperta e ai progetti creativi.
"Con Coconut Tribe, vogliamo offrire ai bambini più di un semplice luogo dove giocare: vogliamo creare uno spazio vivace, ricco di significato e di ricordi indimenticabili. Questa iniziativa riflette il nostro impegno quotidiano nel migliorare ogni soggiorno in famiglia con sincerità e dedizione" afferma Barbara Elkaz, corporate quality manager di Constance Hotels & Resorts.
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[post_content] => Ryanair festeggia i 2 milioni di passeggeri sulla rotta Trieste-Londra Stansted: un viaggio iniziato nel 2001 e che oggi vede la low cost irlandese operare dall'aeroporto del Friuli Venezia Giulia attraverso un network di 21 rotte - di cui tre nuove per Lamezia, Praga e Stoccolma -, con un aumento di capacità del 35% rispetto alla scorsa stagione estiva. E c'è anche un incremento delle frequenze su 9 rotte già esistenti, tra cui la stessa Londra Stansted, ma anche Barcellona, Bari, Londra, Cagliari e Olbia.
"A ciò si aggiunge il posizionamento di un nuovo aeromobile basato per l’estate (ulteriore investimento da 100 milioni di dollari), portando la flotta Ryanair basata a Trieste a 2 aeromobili" sottolinea Fabrizio Francioni, head of Communications Italy, ricordando che l'obiettivo è quello di movimentare 1,1 milioni di passeggeri all'anno sullo scalo friulano.
Proprio il Friuli Venezia Giulia è stata "la prima regione italiana a ridurre i costi di accesso per diventare più competitiva, eliminando l’addizionale municipale, una misura che ha generato una significativa crescita in termini di traffico, turismo e ".
"Il superamento dei 2 milioni di passeggeri sulla rotta Trieste-Londra Stansted è motivo di grande soddisfazione - osserva Marco Consalvo, ceo di Trieste Airport Friuli Venezia Giulia -. Questo collegamento è stato il primo volo operato da Ryanair sullo scalo del Friuli Venezia Giulia, inaugurato il 5 aprile 2001 ha nel tempo offerto un servizio primario per i nostri passeggeri. Il volo Trieste-Londra Stansted opera oggi con 6 frequenze settimanali garantendo ai turisti, così come ai viaggiatori per motivi di lavoro o familiari, un ottimo servizio di connessione tra la capitale inglese ed il nostro territorio".
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Il governo svedese ha revocato una delle sue politiche pionieristiche: l'imposizione di una tassa sull'aviazione commerciale. Attualmente, la Svezia applica una tassa di circa 60 euro a biglietto aereo per passeggero, a seconda della distanza del volo. La tassa è stata introdotta sei anni fa.
All'epoca della sua creazione, ci fu una vera e propria frenesia ambientalista, si arrivò persino all'idea di umiliare pubblicamente chi volava, con Greta Thunberg come esempio della situazione.
La tassa svedese sull'aviazione è stata in realtà un successo, se il suo scopo era ridurre i voli, poiché il numero di passeggeri nel paese è diminuito di un terzo. Alcuni aeroporti regionali sono stati chiusi e i treni sono diventati più popolari.
Altre compagnie
Ora le compagnie aeree stanno celebrando il cambio di politica, con Ryanair che dovrebbe lanciare un nuovo piano di voli nel paese. La compagnia aerea irlandese usa l'esempio svedese per criticare la Danimarca, dove è stata recentemente approvata una tassa simile.
In ogni caso, il maggiore beneficiario è SAS, la più grande compagnia aerea della regione, che applaude senza riserve alla decisione, affermando che intensificherà più che mai i suoi sforzi per ridurre le emissioni di CO2.
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[post_content] => Air France-Klm è pronta a sperimentare la nuova tariffa Basic, che sarà la scelta più economica per i passeggeri a fronte di una serie di restrizioni significative, una su tutte l'esclusione del bagaglio a mano.
In pratica, dal prossimo 9 settembre, la tariffa Basic sarà prenotabile su alcune rotte - incluse quelle da e per l’Italia - e, come già accade per i voli low cost, consentirà di portare a bordo soltanto un effetto personale da lasciare nello spazio sotto al sedile di fronte.
Migliorare il viaggio
Il test mira a «valutare se una riduzione del bagaglio a bordo possa contribuire positivamente a migliorare l’esperienza di viaggio - spiega una nota del gruppo franco-olandese, ripresa da Il Corriere.it (...) -.Attualmente, i passeggeri tendono a portare più effetti personali e l’equipaggio si trova spesso ad affrontare problemi di spazio limitato nelle cappelliere, il che può causare ritardi dovuti al trasferimento all’ultimo minuto dei bagagli nella stiva».
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Air France-Klm non nasconde comunque che la novità servirà anche ad «aumentare ulteriormente l’attrattività del network di medio raggio in un contesto di crescente concorrenza».
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Nelle ultime ore numerose agenzie di viaggio classificate come “ammesse con riserva” ai contributi residuali Covid hanno ricevuto una Pec dal ministero del turismo, con cui viene richiesto – entro 15 giorni – di produrre un’asseverazione (Certificazione della verità di un fatto, di un documento, di una dichiarazione ndr) redatta da un revisore “terzo” iscritto all’Albo dei revisori contabili, dunque diverso dal professionista che aveva già predisposto la documentazione precedente.
Una richiesta che non risulta prevista nel Decreto istitutivo e che genera forti criticità: oltre alle difficoltà operative nel pieno dell’alta stagione turistica, si segnalano costi significativi – stimati tra i 1.000 e i 1.200 euro – a carico delle agenzie beneficiarie, molte delle quali di micro o piccole dimensioni.
Chiarimenti
Aiav si è attivata per richiedere chiarimenti al ministero del turismo. L’avvocato Scaletta, legale dell’associazione, ha evidenziato come la richiesta ministeriale potrebbe introdurre un requisito ex post non contemplato nel testo originario del provvedimento: “Vanno chiarite le ragioni di una tale richiesta – spiega il legale – ed i suoi presupposti”.
L'associazione ha già avviato un confronto istituzionale con l’On. Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del turismo, e con il Ddrettore generale Federico Lasco, da cui si attendono maggiori chiarimenti: dalle prime interlocuzioni parrebbe che la richiesta dell’asseverazione di un revisore terzo non costituisca un obbligo univoco, ma un’ulteriore possibilità per coloro che, ammessi, con riserva, non dovessero riuscire a dimostrare la propria regolarità in altro modo (ad esempio producendo idonea documentazione o semplicemente firmando i documenti corretti).
“Le agenzie non possono essere poste di fronte a un adempimento oneroso e imprevisto – dichiara il presidente Aiav Fulvio Avataneo –. Siamo fiduciosi che il ministero saprà ascoltare le istanze del comparto, nell’interesse della tenuta economica del settore".
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[post_content] => La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha approvato il testo della Direttiva europea sui Pacchetti turistici. La proposta sarà sottoposta al dibattito e al voto in seduta plenaria del Parlamento, probabilmente a settembre e, una volta adottato il testo finale, ciascuno Stato membro avrà due anni di tempo per recepirlo.
La Direttiva attualmente in vigore, soggetta a revisione, rappresentava già un “unicum” nel panorama legislativo che connota il settore, garantendo al viaggiatore acquirente di pacchetti turistici tutele incomparabili rispetto a quelle offerte da altri soggetti del turismso (vettori, alberghi, etc).
L’introduzione di meccanismi più stringenti e penalizzanti, come ad esempio multe pari al 4% del fatturato in caso di inosservanza delle disposizioni della futura Direttiva – considerato che l’Ebitda dei tour operator non è molto lontano da tale soglia - non si basa pertanto su alcuna evidenza e non risponde a logiche dettate da un gap di tutele da colmare.
È stata tolta dal testo normativo la disposizione che fissava un tetto massimo agli acconti, previsione che andava contro ogni regola di libero mercato e che avrebbe danneggiato esclusivamente gli operatori turistici, i quali già chiedono anticipi più che ragionevoli ai propri clienti.
Compromesso
Si è giunti ad un faticoso compromesso sulla definizione delle “circostanze inevitabili e straordinarie” andando ad inserirle correttamente nel perimetro degli eventi eccezionali (guerre, calamità naturali, etc) ed eliminando la previsione relativa alle circostanze verificatesi nel luogo di residenza, in aggiunta a quelle che possono verificarsi nel luogo di partenza, di arrivo o in altri luoghi interessati dal viaggio. È stato però mantenuto un passaggio che fa riferimento al fatto che “si possa ragionevolmente prevedere” che il contratto di pacchetto turistico sia influenzato da tali circostanze eccezionali, quando il criterio di “ragionevole prevedibilità” non può essere contenuto in un testo normativo, in quanto per sua natura non oggettivo.
È stata scongiurata l’ipotesi che un avviso emanato dalla Farnesina potesse rappresentare esso stesso il titolo che rende legittimo l’annullamento senza penale del contratto da parte del viaggiatore a 28 giorni dalla partenza, pur essendo stato introdotto un passaggio che considera le avvertenze ufficiali sui viaggi “elementi importanti da tenere in considerazione nella valutazione della giustificazione di una risoluzione del contratto”.
Sull’iter di revisione della Direttiva pacchetti, il presidente di Astoi, Pier Ezhaya, commenta: “E’ stato come affrontare un percorso in salita con un’inutile zavorra da 100 kg sulle spalle. Siamo partiti da un testo che conteneva penalità gratuite per gli operatori ed abbiamo lavorato alacremente per evitare danni che sarebbero stati infinitamente più seri senza il nostro intervento. Ciò che abbiamo chiesto, sin dall’inizio, era solo di poter raggiungere un equilibrio tra le esigenze delle aziende e quelle dei consumatori, con l’adozione di una normativa che non fosse irragionevolmente gravosa e che potesse essere in linea con le dinamiche ordinarie di mercato. Abbiamo evitato il peggio, ma il lavoro non è terminato. Seguiremo con attenzione gli ulteriori step dell’iter ed affiancheremo il ministero nella fase del recepimento per cercare di limare i restanti aspetti potenzialmente dannosi”.
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Il lungo lavoro sulla direttiva pacchetti ha portato ad un testo che è stato votato oggi in via definitiva in Commissione IMCO del Parlamento Europeo. Ora manca solo il voto finale nella seduta plenaria di settembre del Parlamento che, visto l’accordo finale di compromesso, dovrebbe essere una formalità.
L' opera di mediazione svolta dal nostro Governo su una linea condivisa con Fiavet e le altre Associazioni di categoria, e con il contributo determinante di alcuni nostri europarlamentari, ha portato dei risultati concreti, ma non completamente soddisfacenti.
La limitazione dei pagamenti anticipati previsti nel testo del relatore Alex Agius Saliba è stata eliminata come previsione obbligatoria, lasciando agli Stati membri la facoltà di introdurla eventualmente nella legislazione nazionale di recepimento; in considerazione della posizione assunta fino ad ora dalle Istituzioni italiane, Fiavet Confcommercio è ottimista che non saranno introdotte imposizioni nel nostro Paese.
La nostra Federazione accoglie inoltre con favore i miglioramenti e le semplificazioni introdotte nelle definizioni della normativa, come la esclusione della definizione di pacchetto costituito da più acquisti realizzato entro 3 ore, che offre maggiore certezza giuridica sia agli operatori che ai consumatori. La Direttiva ha infatti incluso nel novero dei pacchetti anche quelli generati da una combinazione di diversi acquisti di singoli servizi, ma limitandoli ad un arco temporale di 24 ore - più congruo- e condizionati all’unico pagamento a conclusione degli acquisti.
Normativa semplificata
L'associazione guidata da Giuseppe Ciminnisi prende atto favorevolmente anche dell’eliminazione dei servizi turistici collegati (LTA) che semplifica la normativa, ma evidenzia che, rimanendo invariate le norme introdotte per i pacchetti prenotati entro le 24 ore (c.d. click through packages), ci si potrebbe comunque trovare di fronte alle stesse incertezze normative e quindi anche pratiche per gli operatori di settore.
Le circostanze eccezionali ed imprevedibili nel luogo di partenza rimangono nel testo, ma con rilievo limitatamente ai provvedimenti emessi dall’Autorità, che sono da valutare caso per caso.
Nella normativa vi è anche una importante novità: i rimborsi B2B, che coprono il diritto di rimborso per l’organizzatore entro 7 giorni, sia per la mancata esecuzione dovuta a risoluzione o recesso del pacchetto prima della partenza, sia le cancellazioni o gli inadempimenti del servizio da parte dei fornitori.
È una disposizione fortemente auspicata da Fiavet Confcommercio, che già ne aveva ottenuto l’introduzione in Italia nel Codice del Turismo.
Si plaude poi all’introduzione dell’oggettivizzazione della valutazione di ricorrenza delle circostanze “eccezionali ed imprevedibili”, che evita il ricorso indiscriminato al recesso del consumatore per ogni causa personale o soggettiva.
Cambia anche la disciplina della protezione contro l'insolvenza: la garanzia deve coprire il livello più alto di pagamento anticipato in ogni momento (non è più quindi adattato al livello di protezione). Il rimborso è dovuto entro sei mesi e la prova del contratto del pacchetto e del pagamento dovrebbe essere sufficiente per avviare la procedura.
Viene introdotto l’obbligo degli organizzatori e venditori di mettere a disposizione del consumatore un meccanismo di presentazione e gestione dei reclami, oltre che la previsione anche per il contenzioso turistico del meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR-Alternative Dispute Resolution), anche se non come step obbligatorio prima dell’accesso alla giustizia.
Importanti richieste
“La revisione della direttiva pacchetti è stata lunga e laboriosa. Voglio innanzitutto ringraziare i rappresentanti del governo italiano per la costante collaborazione. Un grazie anche agli Europarlamentari con i quali abbiamo avuti proficui confronti. Il risultato non ci soddisfa appieno, tuttavia abbiamo sicuramente ottenuto l’accoglimento di importanti richieste tra cui l’eliminazione dell’imposizione dei limiti su acconti e saldi, rimessa ora ai legislatori dei singoli Stati Membri, l’introduzione dell’obbligo dei fornitori dei servizi inclusi in un pacchetto a rimborsare l’organizzatore in caso in cui il pacchetto venga cancellato o il fornitore non presti il suo servizio”.
“Siamo altresì soddisfatti per l’esclusione dalla direttiva pacchetti turistici dei viaggi d’affari, anche senza la presenza del contratto quadro, finora previsto”. “In ogni caso – prosegue il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi – ci sono delle ombre innegabili: la riscrittura del regime di recesso per le cause eccezionali ed inevitabili è ancora troppo nebulosa.
La mancata previsione di alcune ipotesi di rimborso tramite voucher obbligatori, anziché solamente a discrezione del viaggiatore, penalizza uno strumento alternativo al rimborso pecuniario che sarebbe stato utile utilizzare anche a beneficio delle imprese; l’introduzione di onerose procedure di gestione di reclami, che duplicano procedure di ADR già presenti nel nostro ordinamento e la previsione di sanzioni sproporzionate”. “Anche la riformulazione della garanzia di insolvenza e fallimento preoccupa per la concreta attuabilità e sostenibilità da parte dei Fondi. Ci ripromettiamo di lavorare con il Governo in sede di recepimento della normativa, che avverrà entro 24 mesi, per migliorarla,”.
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Numero identificativo
A questa misura si aggiungerà l'obbligo per tutti gli alloggi pubblicizzati sulle piattaforme digitali di avere un numero identificativo rilasciato dal Catasto Immobiliare. Questo numero identificativo, il cui costo sarà di 27 euro più Iva, non verrà rilasciato se l'immobile non è conforme alle normative urbanistiche o è privo di licenza.
Inoltre, le piattaforme dovranno effettuare ispezioni casuali degli immobili e comunicarne i risultati all'amministrazione. Il Catasto immobiliare ha specificato che il numero identificativo sarà obbligatorio solo per chi affitta tramite piattaforme digitali, mentre saranno esentati coloro che affittano tramite altri canali.
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